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Per completare l’informazione già data con il precedente comunicato sulle nuove disposizioni relative all’inpdap, diamo il sito al quale è possibile collegarsi per avere altre notizie: Http://www.inpdap.gov.it/webinternet/comunica/articoli/index2.asp Inoltre abbiamo inviato all’amministrazione la lettera che riportiamo di seguito chiedendo che vengano date, anche a cura dell’ateneo, tutte le indicazioni utili per il personale interessato. A: Direzione Amministrativa c.a.: Direzione del Personale Ufficio Stipendi Ufficio Affari Generali Università di Bologna LORO SEDI Oggetto: DM 7 marzo 2007, n. 45 (Gazzetta Ufficiale del 10/04/2007, n. 83) – Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Il DM del 7 marzo 2007, n. 45 citato in oggetto, recante norme in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPDAP, pone ad avviso dello scrivente sindacato l’opportunità di assicurare, da parte di codesto ateneo - datore di lavoro -, ogni informazione al riguardo in favore del personale destinatario della citata norma. Com’è noto la norma non innova nulla per quanto riguarda il personale T.A. a tempo indeterminato e docente di ruolo in quanto il contributo “Fondo Credito” per queste categorie di personale è obbligatorio. L’obbligatorietà di detto contributo è dettata sin dal DPR 05\01\1950, n. 180, art. 17, 1° comma (e correlato regolamento attuativo di cui al DPR 895/50) nonché dal DPR 1032/73, art. 37, 2° comma, che così prevede: “Il contributo obbligatorio per il credito, a carico degli iscritti aventi diritto alle prestazioni creditizie, è pari allo 0,50% (in seguito ridotto all’attuale misura dello 0,35% dalla L. 662/96) dello stipendio, paga o retribuzione mensili considerati al lordo in ragione dell’80 per cento”. Ciò premesso, la scrivente O.S. sottopone all’attenzione di codesta amministrazione le problematiche che seguono. A) Questione “pensionati già dipendenti pubblici” In considerazione del subentro dell’INPDAP alle università nella liquidazione dei trattamenti pensionistici e correlato atto d’intesa fra università ed INPDAP per il trasferimento delle funzioni in materia pensionistica, con riferimento al profilo legato al “pensionato già dipendente pubblico” VALUTI codesto ateneo, in accordo con la competente sede INPDAP, competenza e modalità con la quale assicurare al dipendente pensionando ogni utile informazione al riguardo di quanto previsto dal citato DM e, in particolare, sulla regola del silenzio-assenso. B) Questione dipendenti in servizio iscritti presso enti o gestioni diverse da INPDAP L’art. 1 del DM 07/03/07, n. 45, prevede che “Il presente regolamento si applica...ai dipendenti... di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, 2° comma, del D.Lgs 165/01 iscritti a fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP”. A tale riguardo, tenuto conto che gli atenei sono enti pubblici (ad autonomia funzionale) - pubbliche amministrazioni annoverate nell'art. 1, 2° comma, del D.Lgs 165/01 per espresso richiamo normativo, si chiede all’Università di Bologna di assicurare – tramite circolare indirizzata a tutti i dipendenti interessati nonché pubblicazione sul sito Web di ateneo – ogni adeguata e completa informazione in merito, in particolare sulla regola del silenzio-assenso e sulle prestazioni creditizie agevolate erogabili dall’INPDAP. Si chiede, inoltre, di provvedere a rendere disponibile correlata modulistica idonea ad esprimere la volontà di rinuncia al contributo di cui al DM citato. La richiesta di cui al paragrafo B) è motivata dalla constatazione che fra i “dipendenti” delle università figura anche personale dipendente contrattualizzato - dipendenti pubblici a tutti gli effetti - iscritti all’INPS, quindi, secondo la formulazione del DM suddetto, ad “enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP”. Si tratta dei lettori/CEL – collaboratori esperti linguistici (sia a tempo indeterminato che a tempo determinato) e di quella parte di personale TA a tempo determinato che, in virtù della durata del contratto a termine (in particolare se inferiore all’anno ex Legge 1077/76, art. 1-2° comma e art. 4), è iscritta all’INPS. Lasciando ad altri interventi sindacali ogni valutazione di ordine “politico” (leggi l’antidemocratica regola del silenzio-assenso) la scrivente O.S. è consapevole che i dubbi interpretativi e le correlate difficoltà applicative poste dal DM citato in epigrafe scontano la mancanza (a tutt’oggi) di chiarimenti univoci da parte dell’INPDAP. Basti pensare, ad esempio, che le prestazioni creditizie non sono erogabili a chiunque bensì solo al personale in servizio che soddisfi certi requisiti (ad esempio il DPR 05/01/1950, n. 180, art. 7, 1° comma prevede che “La facoltà di contrarre prestiti... non può essere esercitata da chi non abbia compiuto quattro anni di servizio effettivo nel rapporto di impiego o di lavoro, val ido ai fini del trattamento di quiescenza”). Ringraziando sin d’ora per la sollecitudine che si vorrà riservare alla presente e certi che le questioni poste siano, peraltro, già all’attenzione dei competenti uffici dell’amministrazione universitaria, si porgono distinti saluti. UdB Università di Bologna |